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D. 29/03/2006 n. 8841) Relativamente alle aree ricadenti nel Comune di Montevago, in fase esecutiva nei nuovi tracciati la condotta, ove possibile, dovrà essere spostata ai margini delle particelle interessate all'occupazione permanente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del comune di Montevago. 42) Dovranno essere effettuate le procedure di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recepito con l'art. 91 della legge regionale n. 6/2001, ovvero, se l'O.P.C.M. n. 3252/2002 lo prevede, si potrà derogare alla procedura di VIA secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione. 43) In corrispondenza dei Siti «Natura 2000» interessati direttamente dal progetto, nonchè delle zone a maggiore naturalità presenti lungo il tracciato, ancorchè prive di vincoli di tutela, si dovrà cercare di effettuare le fasi di cantiere al di fuori dei periodi di riproduzione e allevamento della componente faunistica ed in particolare nel periodo da maggio a luglio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione. 44) Tutti gli scavi per l'interramento delle condotte dovranno essere limitati al minimo indispensabile e colmati in tempi rapidi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione. 45) Nell'area interessata dal tracciato dovrà essere posta particolare cura nell'evitare di abbattere le essenze arboree ed arbustive autoctone; qualora ciò risultasse necessario, dovranno essere reintrodotte, a lavori ultimati, le essenze autoctone espiantate. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione. 46) Alla fine delle operazioni di scavo e posa in opera dovrà essere interamente ricostituito il cotico vegetale asportato con il materiale naturale scavato e accantonato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione. 47) Relativamente all'aspetto igienico-sanitario si raccomanda il rispetto della conformità dei requisiti di cui alla vigente normativa di settore (allegato n. 3 della delibera del CITAI del 4 febbraio 1977 e decreto ministeriale del 26 marzo 1991, allegato n. 2). Inoltre dovranno essere prodotti specifici disegni inerenti le eventuali interferenze tra le reti idropotabili e reti fognanti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione. Raccomandazioni tecniche. - In sede di redazione del progetto esecutivo. 48) Si suggerisce, in corrispondenza dei picchetti n. 1070 (zona Gulfa) e n. 1150 (zona Giacheria) di inserire delle saracinesche di linea o comunque dei punti di erogazione a servizio delle attività artigianali ed industriali presenti nelle due zone sopra indicate. 49) Si suggerisce, nelle vicinanze del picchetto n. 1150, di prevedere la possibilità di fare passare la condotta agganciata al viadotto esistente e ciò per evitare interferenze con i sottoservizi che risultano concentrati nella sede stradale. 50) In fase esecutiva si suggerisce che vengano salvaguardati i fabbricati esistenti, di conseguenza, qualora necessario, che venga garantito lo spostamento della condotta laddove vi sia una interferenza con fabbricati. Programma interferenze. 51) Il Soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti: -province reginali di Agrigento, Palermo e Trapani; -amministrazioni comunali di: Prizzi, Gibellina, Castelvetrano, Custonaci, Calatafimi, Trapani, Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani, S. Margherita Belice, Menfi, Montevago, Partanna, Salemi, Paceco, Erice, Valderice, Vita, Santa Ninfa, Giuliana, Sambuca di Sicilia, Bisacquino, Buseto Palizzolo, Marsala, Mazzara del Vallo; -A.U.S.L. Agrigento, A.U.S.L. Palermo, A.U.S.L. Trapani; -A.T.O. Agrigento, A.T.O. Palermo, A.T.O. Trapani; -Consorzio di Bonifica 1 Trapani; -ANAS; -R.F.I. ; -SNAM; -ENEL. Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore. 52) Relativamente alle interferenze con strade di competenza dell'ANAS dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni: -Per gli attraversamenti trasversali sotterranei: devono essere posizionati in appositi manufatti o in cunicoli, idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale; devono essere realizzati con la tecnica dello spingitubo; devono essere sezionabili con n. 2 pozzetti muniti di valvola di chiusura a monte e di pompa di scarico a valle; i pozzetti devono essere realizzati al di fuori della fascia di pertinenza ANAS ed in ogni caso ad una distanza non inferiore a 3 metri dal confine stradale; la profondità, rispetto al piano viabile di rotolamento, dell'estradosso dei manufatti protettivi non deve essere inferiore a m. 1,50. -Per le occupazioni longitudinali sotterranee (parallelismi della condotta) : devono essere realizzate al di fuori della fascia di pertinenza dell'ANAS. Prima della fase esecutiva dei lavori dovranno essere presentate le richieste, debitamente corredate degli elaborati grafici progettuali, per il rilascio delle prescritte concessioni. 53) In corrispondenza dei punti in cui l'acquedotto Montescuro ovest incrocia i metanodotti SNAM in esercizio, le condotte in acciaio potranno attraversarli ortogonalmente in sottopasso e la distanza minima da osservare, misurata in senso verticale tra le due superfici affacciate, non dovrà essere inferiore a m. 1,50; inoltre nei punti d'incrocio tra i due servizi dovranno essere collocate delle beole in c.a. dello spessore di cm 20, di larghezza pari a 1 metro, coassiale ai metanodotti, e di lunghezza pari a m. 1,50. Dette beole dovranno essere collocate una fra i due servizi e l'altra sopra il metanodotto ad una distanza non inferiore a m. 0,50 dalla generatrice superiore a protezione di entrambe le condotte. 54) Per poter realizzare le previste interferenze ferroviarie, dovrà attendersi il rilascio dell'autorizzazione definitiva che sarà concessa dopo che l'Ente gestore dell'acquedotto avrà avanzato specifica richiesta per ogni singola interferenza, avrà inviato i progetti di dettaglio degli attraversamenti ferroviari, in cinque copie per ciascuna località, e dopo che sarà stata stipulata apposita convenzione per regolare i rapporti conseguenti alla realizzazione di tali interferenze. 55) Agli eventuali costi derivanti dallo spostamento di linee elettriche AT/MT/BT interferenti con l'opera in progetto si dovrà far fronte con impiego parziale delle somme per imprevisti inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione. 56) Relativamente alle particelle numeri 136, 138, 147, 143, 157, 128, del foglio di mappa 5, comprese all'interno del territorio del comune di Giuliana, attraversate da una strada interpoderale non evidenziata nella planimetria di progetto, si valuterà la possibilità di spostare il tracciato lungo il confine che costeggia la medesima strada, compatibilmente con le esigenze tecniche e di natura espropriativa connesse alla realizzazione dell'opera. 57) Relativamente alle particelle numeri 213, 214, 259 del foglio di mappa 9, comprese all'interno del territorio del comune di Giuliana, si valuterà la possibilità di spostare il tracciato al di fuori delle particelle sopraelencate e possibilmente lungo la strada che costeggia le medesime, non evidenziata negli elaborati progettuali, compatibilmente con le esigenze tecniche e di natura espropriativa connesse alla realizzazione dell'opera. ALLEGATO 2 Schemi idrici regione sicilia acquedotto montescuro ovest progetto definitivo Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonchè di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990, preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di presta zioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria. |
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